Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo
adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che
il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che
il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti
di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un
mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è
indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se
si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è
indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i
popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che
gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni
Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali;
Considerato che
una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea
Generale
proclama
la
presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo
1
Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo
2
1. Ad
ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
Articolo
3
Ogni
individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo
4
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo
5
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo
6
Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.