Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che
il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea
Generale
proclama
proclama
la
presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo
1
Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo
2
1. Ad
ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo
3
Ogni
individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo
4
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo
5
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo
6
Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo
7
Tutti
sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo
8
Ogni
individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo
9
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo
10
Ogni
individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo
11
1.
Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo
12
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a
lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo
13
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo
14
1.
Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo
15
1.
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo
16
1.
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo
17
1.
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in
comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo
18
Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo
19
Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo
20
1.
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo
21
1.
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo
22
Ogni
individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo
23
1.
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste
e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo
24
Ogni
individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo
25
1.
Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo
26
1.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo
27
1.
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo
28
Ogni
individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti
e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo
29
1.
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile
il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo
30
Nulla
nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
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